“POLARIS – Associazione Astrofili Pratesi APS”
Art. 1 - Denominazione
E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un'associazione di Promozione sociale denominata: “POLARIS - Associazione astrofili pratesi APS”
Art. 2 - Sede
L' associazione ha sede nel comune di Prato.
Art. 3 – Finalità
L’associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, persegue le seguenti finalità:
l’osservazione, lo studio, la divulgazione e promozione dei fenomeni astronomici e scientifici.
L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 legge 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 legge 117/2017).
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 4 - Soci
Sono ammessi a far parte dell'Associazione, in numero illimitato e non inferiore al minimo stabilito dalla Legge, tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie generalità:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e - degli eventuali regolamenti emanati.
La quota associativa è intrasmissibile.
I soci sono obbligati:
1) a pagare nei termini stabiliti e comunque non oltre il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota sociale nella misura che viene stabilita dal Consiglio Direttivo medesimo.
2) ad osservare lealmente le norme del presente statuto, le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ed i regolamenti interni.
Art. 5 – Diritti dei Soci
I soci all'associazione hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione, concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il volontario iscritto nell’apposito registro non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
I soci, ed in particolare coloro che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 6 - Doveri dei Soci
I soci sono obbligati:
1) a pagare nei termini stabiliti e comunque non oltre il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota sociale nella misura che viene stabilita dal Consiglio Direttivo medesimo.
2) ad osservare lealmente le norme del presente statuto, le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ed i regolamenti interni.
Il comportamento del socio verso gli atri soci ed all'esterno dell'associazione in Sua rappresentanza deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 7 - Recesso ed esclusione del socio
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da presentare al Consiglio Direttivo. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'esclusione del socio è discussa e deliberata dal Consiglio direttivo: il socio escluso può tuttavia chiedere di richiedere entro 14 giorni che si esprima l’Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Art. 8 - Gli Organi Sociali
Gli organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il presidente;
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.
Art. 9 - L’Assemblea
L'assemblea di maggioranza è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea costituita dai soci, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione, da chi ne fa le veci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno, la sede ove si tiene la riunione, data ed ora della prima e seconda convocazione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale in altro Comune o lo scioglimento dell'associazione. É ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria o straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea:
- elegge il Presidente, elegge il Consiglio Direttivo ed eventuali altri organi associativi;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- si esprime sulle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo su richiesta dell’escluso;
- delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
- delibera le modifiche statutarie;
- delibera circa fusione, trasformazione, scissione dell’associazione;
- approva eventuali regolamenti;
- approva il programma annuale dell'associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Si ritengono valide anche le deleghe pervenute tramite e-mail.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
L’Assemblea dei Soci (straordinaria o ordinaria) viene convocata dagli organi competenti tramite comunicazione scritta – con qualunque mezzo attestante l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione - almeno 7 (sette) giorni prima della data dell’assemblea stessa.
Chi non presenterà risposta entro il giorno precedente l’assemblea o delega cartacea il giorno dell’assemblea stessa, e chi non sarà presente, si rimette alla decisione della maggioranza dei soci partecipanti senza diritto di appello.
Le decisioni prese dall’assemblea verranno riportate agli assenti tramite sintesi in un messaggio di posta elettronica e in un documento liberamente consultabile e custodito nella sede.
Chiunque ha il diritto di proporre eventi pubblici o incontri straordinari dell’associazione. Una volta approvati dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, tali eventi o incontri per essere discussi non hanno bisogno della convocazione dell’assemblea. Progetti e idee potranno essere discussi durante i normali incontri settimanali dai presenti, o per via telematica – a patto che a tutti i soci venga inviata una notifica scritta e aggiornata sugli sviluppi.
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo
L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da cinque membri: il Presidente eletto direttamente dall'assemblea generale) ed ulteriori quattro membri che devono comprendere almeno il Vicepresidente ed il Tesoriere.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
- ammette i nuovi soci
- esclude i soci salvo successiva ratifica dell’assemblea;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Tutte le cariche assegnate hanno validità di due anni. Può essere attribuita una carica solo ad un Socio in regola con la quota associativa alla data stabilita per la presentazione delle liste. Tutte le cariche sono rieleggibili. La carica di Presidente è rieleggibile una sola volta consecutiva. Al termine dell’incarico si deve procedere a nuove votazione secondo le norme vigenti nello Statuto.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo si riservano di nominare altre cariche straordinarie a seconda delle esigenze.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
I membri del consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del consiglio direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente e/o il Consiglio Direttivo hanno la facoltà di chiedere la revoca di un qualsiasi incarico che sia ritenuto non essere svolto negli interessi dell’associazione. Tale decisione viene discussa del Consiglio Direttivo, votata dalla maggioranza dei presenti e deliberata dal Consiglio Direttivo stesso. Quindi lo stesso Consiglio Direttivo procederà alla nomina del primo (socio) dei non eletti. Nel caso che questi non accetti l’incarico si procederà alla nomina del successivo fino ad esaurimento dei votati non eletti: successivamente si passa ad una votazione in assemblea per integrare il consiglio direttivo dei membri/o mancanti/e. La nomina ha effetto immediato.
Art. 11 - Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Fino ad un massimo di spesa di € 300,00 (trecento), dispone dei fondi sociali in accordo col tesoriere. Oltre l’importo di € 300,00 occorre l’approvazione del Consiglio Direttivo. In ogni caso, le decisioni prese in autonomia dal Presidente e dal tesoriere e riguardanti il fondo sociale, saranno oggetto di discussione nel primo consiglio direttivo successivo alla data di utilizzo dei fondi.
Art. 12 – Patrimonio sociale e risorse economiche
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I beni materiali dell’Associazione, acquistati con i mezzi finanziari dell’associazione stessa, sono per definizione proprietà esclusiva dell’associazione. Tali beni sono elencati e descritti in un documento allegato annualmente al bilancio consuntivo.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- somme derivanti dalla sottoscrizione delle quote sociali, o da rimborsi e contributi da enti pubblici e privati, da oblazioni, contributi dai soci o da terzi;
- rendite patrimoniali
- proventi/entrate inerenti le attività di interesse generale (art. 5 cts) come indicato nel presente statuto;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
L’esercizio dell’Associazione va dal primo di gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il 30 di aprile dell’anno successivo all’annualità in questione. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili, gli avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 13 – Libri
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta al Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 15 - Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Art. 16 - Modifiche Statutarie e Fusione
In materia di fusione, trasformazione e scissione dell’associazione e di modifiche statutarie occorre indire un’Assemblea straordinaria. Tale Assemblea si riterrà validamente costituita in presenza dei due terzi dei soci ed è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà + 1) dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana ed il codice del terzo settore.
Art. 17 - Scioglimento dell’Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina un liquidatore e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata – previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore – con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Art. 18 – Disposizioni Finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nella legge 117/2017 Codice del Terzo Settore, nelle leggi vigenti in materia e nel buon senso generale, nonché nel volere della maggioranza dei soci.